L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e' sostituito dal seguente: "Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto".
Testo vigente dal 26 febbraio 1987
