Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dai seguenti: "Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 200 C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonche' confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato. Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire, con proprio decreto, la preparazione di "spumanti naturali" mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purche' essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti".

Testo vigente dal 3 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498~art1 · fonte su Normattiva