L'articolo 13 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbiche consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate. Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialita' correlate al fine di garantire l'igienicita' della produzione".

Testo vigente dal 12 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;329~art4 · fonte su Normattiva