Art. 13
Le regioni possono concedere aiuti agli investimenti alle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile, di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, adeguato ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, purche' a condizioni non piu' favorevoli di quelle previste, nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge, dal titolo terzo, sezione prima, della predetta legge n. 153.
Testo vigente dal 4 giugno 1976
