Art. 8
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno la meta' del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno la meta' del proprio reddito globale da lavoro.
Testo vigente dal 4 giugno 1976
