Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
Art. 14
Per le modifiche ai limiti delle zone comprese nell'elenco comunitario di cui all'articolo 1 della presente legge, le regioni potranno formulare motivate proposte al Ministro per l'agricoltura e le foreste per gli adempimenti di competenza.
Testo vigente dal 4 giugno 1976
