Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
Art. 15
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
- a)lire 2 miliardi per l'esercizio 1976 e lire 4,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977,1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 4;
- b)lire 13 miliardi per l'esercizio 1976, lire 37 miliardi per l'esercizio 1977 e lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1978, 1979 e 1980 per la concessione dell'indennita' compensativa di cui agli articoli 5 e 6;
- c)un limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1976, di lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978 e di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione delle condizioni di maggior favore nel concorso al pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 10, lettera a);
- d)lire 3 miliardi per l'esercizio 1976, lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, lire 1,5 miliardi per l'esercizio 1979 e lire 500 milioni per l'esercizio 1980 per la concessione dei contributi integrativi di cui al terzo comma dell'articolo 10;
- e)lire 1,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 20,4 miliardi per l'esercizio 1977, lire 24,4 miliardi per l'esercizio 1978 e lire 24,9 miliardi per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980 per la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 12. Le spese come sopra autorizzate hanno, per i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti disposti con altre leggi.
Testo vigente dal 4 giugno 1976
