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Una indennita' compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, e' concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purche' si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel medesimo articolo 1. Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidita' e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilita'. L'indennita' compensativa puo' essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non e' inferiore ai tre ettari. Nella verifica di tale condizione, le regioni terranno conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprieta', delle partecipazioni a proprieta' collettive, consortili, interessenze, regole, comunita' agrarie e simili, nonche' dei diritti attivi o di uso civico. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attivita' lavorativa nell'azienda.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 22 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;352~art5 · fonte su Normattiva