Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato B possono essere apposti sull'unica etichetta, descritta nelle colonne h) ed i) dello stesso allegato. Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualita' e le finiture del prodotto, purche' tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;827~art4 · fonte su Normattiva