I prodotti indicati nella tabella allegato A, che siano contraddistinti da una delle denominazioni previste nella colonna b) dell'allegato B, possono essere anche muniti del relativo simbolo di identificazione, descritto nelle colonne h) ed i) dell'allegato B.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;827~art3 · fonte su Normattiva