Le denominazioni di cui alla colonna b) dell'allegato B non possono essere utilizzate in commercio, per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dello stesso allegato. E' in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione "mezzi cristalli" o denominazioni affini.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
