Art. 41
Per realizzare le condizioni piu' idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge, e' istituito altresi' un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 37.
Testo vigente dal 26 maggio 1975
