Per il conseguimento delle finalita' di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge ed in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 160 del 17 aprile 1972, e' istituita una indennita' a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attivita' alle condizioni stabilite dalle successive disposizioni.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art32 · fonte su Normattiva