A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia iscritti nei ruoli della imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 2.000.000 che pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per le finalita' della presente legge e' concesso il premio di apporto strutturale di cui all'articolo 41, con una maggiorazione del 30 per cento. La messa a disposizione dei terreni puo' avvenire o mediante vendita all'affittuario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui al primo comma dell'articolo 40, o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto di affitto per una durata non inferiore a 15 anni soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto. I terreni medesimi possono altresi' essere ceduti in proprieta' all'organismo fondiario di cui all'articolo 39 con l'obbligo di questo di rivenderli sempre alle condizioni di cui al precedente articolo 40, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a 15 anni senza soluzione di continuita' e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art45 · fonte su Normattiva