Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonche' la Cassa per la formazione della proprieta' contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art39 · fonte su Normattiva