Art. 59
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1975 al 17 gennaio 1978. Leggi il testo vigente →
Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attivita' di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attivita' approvati e controllati dalla regione. I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute. Eventuali anticipi possono essere concessi sulla base di apposite richieste delle associazioni, istituti ed enti e non possono superare il 40 per cento dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati. Alle universita' che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51, svolgono le attivita' previste dall'articolo 2, lettera b) della direttiva del 17 aprile 1972, n. 161, del Consiglio delle Comunita' europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di L. 1.500.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attivita' preventivamente approvati. Dette universita', beneficiarie del contributo medesimo, sono obbligate a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione oltre al materiale didattico una indennita' di frequenza di L. 800.000 per l'intero corso, da erogarsi in rate mensili posticipate, sempre che la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90 per cento delle ore previste. A coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a conclusione del corso nella misura di lire 200 mila. Le universita' che svolgono corsi di perfezionamento con il contributo dello Stato sono tenute ad effettuare a proprie spese gli incontri di aggiornamento in misura predeterminata nel programma, intendendosi conguagliato il relativo compenso con il contributo concesso per il perfezionamento dei consulenti di Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di effettuare controlli sia sullo svolgimento delle attivita' sia sulla documentazione e sugli atti di rendicontazione delle spese.
Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 17 gennaio 1978
