I preventivi ed i rendiconti della gestione del Fondo saranno approvati da un Comitato presieduto da un Ministro Segretario di Stato e composto dai Sottosegretari di Stato del lavoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del commercio estero, interessati all'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita', fra essi compreso quello del tesoro, nonche' del segretario generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il presidente ed i membri del Comitato di cui al precedente comma, fra i quali sara' designato il vicepresidente, saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 14 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;626~art2 · fonte del testo