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Il Ministero del commercio con l'estero, nel limiti della sua competenza, puo' conferire - con le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 - allo Istituto nazionale per il commercio estero, oltre i compiti citati nell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, anche tutti quegli altri incarichi, che a suo giudizio ritiene opportuni ai fini di promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane.

Testo in vigore dal 1 marzo 1965 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1965-02-12;51~art1 · fonte del testo