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Il Ministero del commercio con l'estero, nel caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e' autorizzato a corrispondere immediatamente una somma non superiore ai quattro quinti dell'intero ammontare del contributo, mentre la rimanenza sara' erogata previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali e' stata disposta la concessione del contributo.

Testo in vigore dal 1 marzo 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-02-12;51~art2 · fonte del testo