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Alla delimitazione dei territori indicati alla lettera a) del precedente art. 2 provvede, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 30 novembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1087~art3 · fonte del testo