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L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera b) dell'art. 2, non potra', superare la somma di 500 milioni annui per ciascuno degli esercizi in cui viene ripartita la complessiva autorizzazione di spesa disposta con la presente legge.

Testo in vigore dal 30 novembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1087~art4 · fonte del testo