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[1]La spesa di 35 miliardi sara' iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

[2]esercizio 1954-55............................ L. 4.000.000.000 " 1955-56............................ " 7.000.000.000 " 1956-57............................ " 8.000.000.000 " 1957-58............................ " 8.000.000.000 " 1958-59............................ " 8.000.000.000 -------------- Totale..... L. 35.000.000.000

[3]Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento allo stanziamento all'esercizio successivo. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti indicati nei precedenti articoli, alle opere pubbliche di irrigazione, alle opere di competenza privata ed al finanziamento di programmi di colonizzazione.

Testo in vigore dal 30 novembre 1954 al 12 novembre 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1087~art7 · fonte del testo