Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari, a cominciare da quello del 1959-60, per un importo non superiore a 5 miliardi per ogni esercizio finanziario.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;183~art2 · fonte del testo