A favore del. Gruppo Medaglie d'oro al valor militare e autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.900.000, ad integrazione delle sovvenzioni concesse per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 rispettivamente con l'art. 15 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e con l'art. 15 della legge 10 luglio 1952, n. 910. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' alla determinazione del contributo annualmente con la legge di bilancio.

Testo vigente dal 8 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;385~art1 · fonte del testo