Ai sensi dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'esercizio 1956-57, la lire 5.000.000.
Testo vigente dal 28 luglio 1956
Ai sensi dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'esercizio 1956-57, la lire 5.000.000.
Testo vigente dal 28 luglio 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-19;750~art16 · fonte del testo