All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 luglio 1954
