All'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;385~art2 · fonte del testo