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A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, e' elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1960 al 15 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1216~art1 · fonte su Normattiva