A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni. E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 1969, n.928
1con decorrenza dal 1 gennaio 1968
La L. 21 novembre 1969, n.928 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968."
Testo vigente dal 1 gennaio 1970
