A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni. E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 novembre 1969, n.928

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1968

La L. 21 novembre 1969, n.928 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968."

Testo vigente dal 1 gennaio 1970

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1614~art1 · fonte su Normattiva