Con effetto dal 1 gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e' maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato. Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi e' maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo. Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Testo vigente dal 28 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-09;520~art1 · fonte del testo