Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1 agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni: assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 mensili per il coniuge; lire 1430 mensili per ciascun ascendente; contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda. E' applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento delle retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 gennaio 1958, n. 14

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La L. 5 gennaio 1958, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio 1956".

Testo vigente dal 11 febbraio 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1956 al 11 febbraio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 gennaio 1958, n. 14

    La L. 5 gennaio 1958, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504, e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio 1956".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;504~art4 · fonte del testo