Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

  • a)industria: assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente; contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;
  • b)commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente; contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda. Con decorrenza dal 1 aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:
  • a)industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente; contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;
  • b)commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente; contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda. Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere a) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per conto della retribuzione, stabilita dall'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117.

Testo vigente dal 15 giugno 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;504~art1 · fonte del testo