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Il secondo comma, dell'art. 9 e' costituito dal seguente: "Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate;in tale caso il giudice puo' liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella, A".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1949-12-19;957~art2 · fonte del testo