Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il primo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le L. 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita, al paragrafo II della tabella, B". Il terzo comma dello stesso art. 10 e' sostituito dal, seguente: "Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della, causa non supera, le L. 100.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-12-19;957~art3 · fonte del testo