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Il primo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le L. 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita, al paragrafo II della tabella, B". Il terzo comma dello stesso art. 10 e' sostituito dal, seguente: "Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della, causa non supera, le L. 100.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-19;957~art3 · fonte del testo