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[1]Gli organici degli ufficiali della Regia guardia di finanza, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati, per provvedere all'inquadramento dei reparti mobilitati per esigenze di guerra, delle seguenti unita':

[2]Generali di brigata....... N. 1

[3]Colonnelli............» 3

[4]Tenenti colonnelli........ » 8

[5]Maggiori.............» 8

[6]Totale............. N. 20

[7]Il contingente di cui sopra sara' sottoposto a revisione entro un anno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-02;1203~art1 · fonte del testo