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[1]Gli organici degli ufficiali della Regia guardia di finanza, di cui all'art. 1, comma 1°, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, sono aumentati, per provvedere all'inquadramento dei reparti mobilitati per esigenze di guerra, delle seguenti unita':
[2]Generali di brigata....... N. 1
[3]Colonnelli............» 3
[4]Tenenti colonnelli........ » 8
[5]Maggiori.............» 8
[6]Totale............. N. 20
[7]Il contingente di cui sopra sara' sottoposto a revisione entro un anno dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
