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[1]Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che raggiungono l'eta' sottoindicata per i vari gradi, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria o a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della idoneita' fisica:

[2]Generale di divisione... anni 62

[3]Generali di brigata......» 60

[4]Colonnelli.......... » 58

[5]Tenenti colonnelli...... » 56

[6]Maggiori........... » 54

[7]Capitani........... » 52

[8]Tenenti e sottotenenti.... » 50

[9]Il maestro direttore di banda ed i maestri di scherma possono, pero', su conforme insindacabile giudizio di apposita Commissione - composta del comandante generale, del comandante in secondo e del comandante di legione o di reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende - essere trattenuti in servizio con concessione da rinnovarsi di anno in anno, fino al compimento del 65° anno di eta'.

[10]Agli ufficiali cui spetterebbe la promozione per coprire i posti vacanti nel grado superiore alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i limiti di eta' previsti per quest'ultimo grado.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 9 marzo 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-02;1203~art2 · fonte del testo