Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1942 al 9 marzo 1952. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che raggiungono l'eta' sottoindicata per i vari gradi, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria o a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della idoneita' fisica:
[2]Generale di divisione... anni 62
[3]Generali di brigata......» 60
[4]Colonnelli.......... » 58
[5]Tenenti colonnelli...... » 56
[6]Maggiori........... » 54
[7]Capitani........... » 52
[8]Tenenti e sottotenenti.... » 50
[9]Il maestro direttore di banda ed i maestri di scherma possono, pero', su conforme insindacabile giudizio di apposita Commissione - composta del comandante generale, del comandante in secondo e del comandante di legione o di reparto corrispondente dal quale ciascuno dipende - essere trattenuti in servizio con concessione da rinnovarsi di anno in anno, fino al compimento del 65° anno di eta'.
[10]Agli ufficiali cui spetterebbe la promozione per coprire i posti vacanti nel grado superiore alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i limiti di eta' previsti per quest'ultimo grado.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 9 marzo 1952
