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Fermo restando il limite di eta' di cui all'articolo precedente, il generale di divisione comandante in secondo forma vacanza obbligatoria dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado, sempre quando abbia almeno raggiunto il limite di eta' stabilito per il grado inferiore.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
