Art. 1
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Per sopperire alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, i ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella D annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sono aumentati, rispettivamente, di 240 e 60 unita' ripartite negli anni 1982, 1983 e 1984 secondo la progressione cronologica specificata nell'articolo 3. I posti recati in aumento ai sensi del primo comma del presente articolo saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici concorsi banditi con decreto del Ministro dell'interno e, nella prima applicazione della presente legge per ciascuno degli anni previsti, in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Testo in vigore dal 9 marzo 1982 al 20 aprile 2006
