Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Così deciso i…
Art. 1 Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 5 Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 2 Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 3 Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1982
urn:nir:stato:legge:1982-03-04;66~art2 · fonte su Normattiva