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All'onere di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di corrispondente importo dal fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, e versamento dell'importo stesso nel capitolo 1999 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 agosto 1975 al 22 dicembre 2008
