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All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si fara' fronte con corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 16 agosto 1962, n. 1292, di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 25 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;265~art2 · fonte del testo