Il canone di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, e' fissato nel minimo di L. 1500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Il canone cosi' stabilito e' applicabile sia alle concessioni in atto che a quelle future. Il prodotto legnoso delle concessioni suddette, eccettuato il cosi' detto frascame, e' attribuito per meta' del suo valore al demanio dello Stato, che ha il diritto di, vigilare sul buon andamento della coltivazione arborea e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso. E' ammessa la facolta' di rinuncia alla concessione da parte dei concessionari con liberazione del pagamento del canone dalla scadenza della annualita' in corso alla data della rinuncia stessa. Tale facolta' dovra' essere fatta valere improrogabilmente nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il concessionario cessante ha diritto a ripetere dal concessionario subentrante il pagamento della meta' del valore che le coltivazioni arboree esistenti sulla pertinenza, hanno al momento della rinuncia. Qualora la pertinenza idraulica rinunciata resti a disposizione del demanio dello Stato, il pagamento di cui al precedente comma a favore del concessionario cessante sara' eseguito solo al momento della alienazione del prodotto legnoso. In tal caso la somma dovuta al concessionario cessante non potra' essere mai superiore alla meta' dell'importo ricavato, qualunque sia la causa che abbia influito sulla diminuzione del provento.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-21;8~art5 · fonte del testo