A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:

  • a)degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni;
  • b)dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, e' elevato da lire 1.055 milioni a lire 1.355 milioni;
  • c)di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, e' elevato da lire 300 milioni a lire 450 milioni;
  • d)di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni. Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma e' altresi' autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni.

Testo vigente dal 18 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1444~art1 · fonte su Normattiva