La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1972, in lire 4.500 milioni per il 1973 e in lire 16.000 milioni per il 1974 e per gli anni successivi, gravera' sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Al complessivo onere di lire 5.600 milioni relativo agli anni 1972 e 1973, l'Azienda provvedera' con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973. All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno 1974, l'Azienda provvedera' con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-02;77~art7 · fonte su Normattiva