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Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso", di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1949, n. 866, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire 12 milioni e 500 mila i contributi a carico, rispettivamente, della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 febbraio 1964, n. 119

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La L. 26 febbraio 1964, n. 119 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, e' elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871".

Testo in vigore dal 10 aprile 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1964

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1955 al 10 aprile 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 febbraio 1964, n. 119

    La L. 26 febbraio 1964, n. 119 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509, e' elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni. A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-10;509~art1 · fonte del testo