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Il Consiglio d'amministrazione ha facolta' d'imporre nel primo triennio di applicazione della presente legge, oltre le tasse e sopratasse di cui al precedente art. 7, un unico contributo integrativo, intendendosi soppressa ogni altra contribuzione comunque stabilita, salvo quanto e' disposto dal successivo art. 11. Il quarto comma dell'art. 152 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' abrogato.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
