Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente art. 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le sopratasse per ripetizione di esami, e' regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'art. 8 sono devoluti alla Universita' o Istituto. Tutte le tasse, sopratasse e contributi sono versati direttamente all'Universita' o Istituto, tranne le tasse erariali.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art9 · fonte del testo