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Le tasse di laurea o diploma, di cui al precedente art. 7, sono devolute all'Erario; la destinazione delle sopratasse per gli esami di profitto e di laurea o diploma comprese quelle delle scuole di specializzazione e di perfezionamento e comprese le sopratasse per ripetizione di esami, e' regolata dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla istruzione superiore; le rimanenti tasse e il contributo integrativo di cui all'art. 8 sono devoluti alla Universita' o Istituto. Tutte le tasse, sopratasse e contributi sono versati direttamente all'Universita' o Istituto, tranne le tasse erariali.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008
