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L'annualita' da versare al "Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico" ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e' ridotta per l'esercizio 1963-64 di lire 40 miliardi, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 di lire 15 miliardi, per l'esercizio 1965 di lire 20 miliardi e per l'esercizio 1966 di lire 5 miliardi.
Testo in vigore dal 1 agosto 1964 al 22 dicembre 2008
