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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con le disponibilita' risultanti dall'attuazione del precedente articolo 3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1964 al 22 dicembre 2008
