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Il fondo annuo fisso a carico dello Stato stabilito per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, a lire 5 milioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 febbraio 1968, n. 112
1La L. 5 febbraio 1968, n. 112 ha disposto (con l'art. 1) che "Il fondo fisso annuo a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37, e' elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968".
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 16 dicembre 2010
