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Il fondo annuo fisso a carico dello Stato stabilito per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto centrale del restauro e' elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1958-59, a lire 5 milioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 febbraio 1968, n. 112

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La L. 5 febbraio 1968, n. 112 ha disposto (con l'art. 1) che "Il fondo fisso annuo a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37, e' elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968".

Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1968

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1959 al 22 marzo 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 febbraio 1968, n. 112

    La L. 5 febbraio 1968, n. 112 ha disposto (con l'art. 1) che "Il fondo fisso annuo a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37, e' elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-01-27;37~art1 · fonte del testo